La traduzione legalizzata

L’espressione traduzione legalizzata è spesso utilizzata erroneamente come sinonimo di traduzione asseverata o giurata. La legalizzazione di una traduzione non concerne direttamente il lavoro del traduttore, ma le Autorità consolari. Ogni qualvolta un documento ufficiale (ad esempio un diploma o un certificato di nascita) dev’essere utilizzato in un Paese diverso da quello che lo ha emesso, dev’essere legalizzato (“reso legale”): l’Autorità del Paese che riceve il documento estero deve poter accertare che il documento stesso sia stato emesso da un’Autorità effettivamente competente e che abbia tutte le caratteristiche di veridicità.

Casi frequenti di legalizzazione concernono i titoli di studio, oppure i certificati per il matrimonio fra persone di nazionalità diverse.  Se, ad esempio, un cittadino russo intende contrarre matrimonio in Italia con una cittadina italiana, dovrà presentare all’Autorità italiana una serie documenti personali. Gli uffici italiani preposti, tuttavia, non hanno alcuna possibilità di accertare che tali documenti siano stati effettivamente prodotti dall’autorità russa competente e abbiano i requisiti di validità richiesti. Questi presupposti devono essere attestati con la procedura di legalizzazione dall’Autorità consolare italiana in Russia, che, trovandosi sul posto, è in grado di svolgere le necessarie verifiche.

Non diverso è il caso di uno studente che per iscriversi a un’università estera debba presentare il diploma di maturità conseguito nel proprio Paese di origine. Altri casi frequenti sono le eredità fra persone di nazionalità diversa, l’apertura di filiali estere di un’azienda  e ogni altra fattispecie nella quale debba essere accertata la validità della firma di un pubblico ufficiale estero.

Il lavoro del traduttore concerne unicamente la fase che precede la legalizzazione, ossia la traduzione del documento e la rispettiva asseverazione. La legalizzazione non deve essere richiesta al traduttore, ma all’Autorità consolare (o a un’altra Autorità indicata specificamente) del Paese interessato.

© 2009 Luca Lovisolo
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4 commenti per La traduzione legalizzata

  • maria

    Buongiorno,
    finalmente trovo chiarezza rispetto alla definizione di questa famosa traduzione legalizzata. Vorrei a questo punto capire come fanno molte agenzie di traduzione a fornire tra i vari servizi la legalizzazione delle traduzioni. Se non ho capito male, infatti, la legalizzazione vuole la presenza dell’intestatario dei documenti, e dato che non i consolati non accettano deleghe, viene spontaneo chiedermi in cosa consiste la legalizzazione che molte agenzie propongono.
    Se mi sto sbagliando, come possibile, potreste chiarire quale sia l’iter esatto per legalizzare una traduzione? Servono i documenti originali da presentare alla procura o al consolato? C’entra qualcosa la necessita di avre documenti apostillati? Perdonate la mia confusione, aspetto una vostra risposta!

    Maria

  • Luca Lovisolo

    Buongiorno Maria,
    Molti equivoci nascono dalle differenze tra linguaggio giuridico e linguaggio comune. Spesso in Italia si definisce “legalizzazione” la procedura di semplice “asseverazione”, anche se questo termine è tecnicamente scorretto. Da noi in Svizzera è uso comune definire “legalizzazione” la procedura che in realtà, secondo le nostre norme, andrebbe definita “autenticazione”. A volte vi sono ragioni di comunicazione che impongono di preferire i termini di uso comune, anche se meno precisi (ho dovuto fare così anch’io nel mio sito, http://www.lucalovisolo.ch/it/legalizzazione-asseverazione.html). Queste indicazioni, perciò, non vanno prese troppo alla lettera, ma è bene approfondirle in ogni singolo caso concreto.
    Quanto ai servizi offerti dalle agenzie, occorre prestare attenzione. Purtroppo, molte di esse offrono servizi di asseverazione: l’asseverazione però non viene prestata dal traduttore, ma dal titolare o da impiegati dell’agenzia. Sul verbale di asseverazione, infatti, il traduttore deve dichiarare le proprie generalità, che in questo modo verrebbero conosciute dal cliente. Per ragioni commerciali, l’agenzia non gradisce che il proprio cliente possa individuare il traduttore, pertanto fa svolgere l’asseverazione a terzi che talvolta neppure conoscono la lingua della traduzione. Questo comportamento presenta un profilo penale ed è molto pericoloso per coloro che vi si prestano, oltre che gravemente scorretto verso il cliente. Nessuno dovrebbe accettare di prestare asseverazioni su traduzioni non proprie o che non comprende sino in fondo.
    Per ogni procedura di legalizzazione, servono di principio i documenti originali. In alcuni casi vengono accettate copie autenticate. L’asseverazione (IT) o autenticazione (CH) concerne invece la traduzione in se stessa, non il documento, perciò, salvo casi particolari, teoricamente può essere prestata anche su copie. Occore però verificare che l’autorità destinataria della traduzione asseverata la accetti in copia, e normalmente la risposta è no. Per quanto concerne la presenza fisica dell’intestatario dei documenti, è preferibile approfondire con l’autorità di volta in volta interessata.
    L’apostilla dell’Aja è un passo avanti rispetto alla legalizzazione: è stata introdotta proprio per evitare la procedura di legalizzazione, più complessa. Un’autorità preposta (in Italia, le Procure della Repubblica o le Prefetture a seconda dei documenti; in Svizzera, le Cancellerie cantonali) può apporre un timbro con il quale conferma l’autenticità della firma del funzionario che sottoscrive un certo atto o del notaio rogitante. Questa procedura è limitata ai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961 (sono tantissimi, praticamente tutti i più comuni) e ai documenti emessi da Autorità pubbliche. In tutti gli altri casi, si ricorre alla procedura di legalizzazione. Comunque, La invito a prendere informazioni specifiche nel momento in cui dovrà procedere in ogni singolo caso. Oltre a cambiare piuttosto spesso, le procedure e le richieste variano molto da Paese a Paese e da documento a documento, spesso anche da Tribunale a Tribunale. Se ha una situazione specifica, provi a sottopormela in privato tramite il sito http://www.lucalovisolo.ch, vedo se posso essere più preciso. Cordiali saluti.

  • maria

    Gentilissimo Luca,
    in effetti dopo una lunga settimana di ricerca ho notato proprio una incongruenza tra le modalità adottate dai tribunali che non mi sembra esagerato definire sconcertante. Non ho cominciato ieri a tradurre, sebbene sia la prima volta in cui mi capita questo tipo di richiesta, e mi rendo quindi perfettamente conto della responsabilità di cui un traduttore è investito ogni volta che si trova a davanti ad un testo. Figuriamoci poi la responsabilità che prende chi traduca documenti importanti. Nel mio caso specifico lavorando a Lamezia Terme, sono stata costretta a rivolgermi ad una freelance di Milano proprio per la scarsità di traduttori rumeni in cui mi sono imbattuta incredibilmente qui al sud, e per il fatto che non traducendo il rumeno non ho voluto giurare e legalizzare un documento di cui non conosco la lingua. Questo certamente non giova alla competitività, poichè molte volte in questi casi sul cliente gravano anche le spese di spedizione. Per aggiustare il tiro a favore dell’acquirente avrei potuto provvedere io a giurare e legalizzare, ma non ho creduto fosse opportuno.
    Per tornare ai tribunali, credo davvero che sarebbe necessario unificare le procedure e le modalità di lavoro, così da facilitare il compito a chi, come noi, già fa un lavoro complicato e poco riconosciuto e che, tuttavia, resta meraviglioso…nonostante.

  • Luca Lovisolo

    Sì, sarebbe addirittura meglio se le procedure venissero unificate a livello europeo, in modo da evitare doppioni e complicazioni ormai fuori dal tempo. Tornerò su questo argomento in un prossimo articolo. Saluti.

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